Si riporta la deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che descrive in dettaglio il ruolo e i compiti del responsabile tecnico necessario per l’iscrizione all’Albo Gestori ambientali.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019
Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilita del responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo econornico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.
IL COMITATO NAZIONALE DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212, che ha istituito l’Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Albo nazionale dei gestori ambientali e, in particolare, gli articoli 12 e 13, riguardanti i compiti, le responsabilita, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;
Visto, in particolare, l’articolo 12, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che “compito del responsabile tecnico e porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”
Visto, altresi, il comma 3 del richiamato articolo 12 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale attribuisce al Comitato nazionale la facoltà di disciplinare piu nel dettaglio i compiti e le responsabilita del responsabile tecnico;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare prime disposizioni di dettaglio relative ai compiti e alle responsabilita del responsabile tecnico comprensive di quelle gia adottate alla data di entrata in vigore del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
DELIBERA
Articolo 1
(Compiti generali del responsabile tecnico)
1. Nell’ambito dei compiti e delle responsabilita di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico, relativamente alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’incarico è svolto,
a) coordina l’attivita degli addetti dell’impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
d) verifica la validita delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
2. Il responsabile tecnico che svolge attivita di affiancamento è tenuto al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e dalla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 e, in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attivita di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento e svolto.
Articolo 2
(Categorie 1, 4, 5 e 6. Trasporto dei rifiuti)
1. I compiti del Responsabile Tecnico sono cosi definiti:
a) redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneita dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera n. 6 del 9 settembre 2014;
b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a), nonche il rispetto delle modalita e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;
c) definite le procedure per:
i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’ Albo;
ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/ detentore;
iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare;
iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;
d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera c) punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;
e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’ articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
f) coordinare l’attivita dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle
modalita di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.
Articolo 3
(Categoria 1. Gestione dei centri di raccolta)
1. I compiti del responsabile tecnico sono cosi definiti:
a) attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta secondo le modalita previste dalla delibera n. 2 del 20 luglio 2009;
b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui decreto 8 aprile 2008, come modificato dal descreto 13 maggio 2009.
Articolo 4
(Categoria 8. Intermediazione e commercio dei njiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
I compiti del responsabile sono cosi definiti:
a) garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
b) verificare la validita delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attivit:a di intermediazione e commercio.
Articolo 5
(Categoria 9. Bonifica di siti)
1. I compiti del responsabile tecnico sono cosi definiti:
a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001e alla delibera n. 2 dell’11 maggio 2005;
b) qualora l’impresa dimostri la disponibilita di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
c) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
Articolo 6
(Categoria 10. Bonifica di beni contenenti amianto)
1. I compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto sono cosi definiti:
a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilita in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 matzo 2004;
b) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
Articolo 7
(Incarichi contemporanei de! responsabile tecnico)
1. Nelle more della definizione dei limiti e dei criteri di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti, utilizzando il modello allegato alla presente delibera e specificando che l’attivita da espletare risulta compatibile con le altre attivita svolte.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere prodotta da quest’ultima, a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione per modifica del responsabile tecnico, alla Sezione competente.