L’evolversi della situazione epidemiologica per il virus COVID-19 sta portando ad alcuni aggiornamenti in tema di gestione rifiuti rispetto alle consuete e tradizionali “regole” di gestione, per quanto riguarda le capacità autorizzate in stoccaggio degli impianti, la gestione del deposito temporaneo e la gestione dei dispositivi di protezione usati.

La Regione del Veneto ha pubblicato l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 15 aprile 2020, nella quale espresse le dovute considerazioni di sorta, definisce alcune deroghe sulla gestione rifiuti, che di seguito per semplicità saranno indicate per macro aree.

GESTIONE DEPOSITO TEMPORANEO

Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, ossia al momento fino al 31 luglio 2020 – salvo proroghe, in deroga ai limiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 152/2006, la gestione del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti raddoppia di fatto le possibili gestioni:

  • la cadenza temporale trimestrale per quantitativi illimitati, passa a cadenza semestrale;
  • il quantitativo in deposito di “limitata” entità passa da 30 a 60 metri cubi, la cui parte di pericolosi passa da 10 a 20 metri cubi;
  • il termine di avvio a recupero/smaltimento massimo dalla produzione di 12 mesi, passa a 18 mesi.

GESTIONE DEI DPI USATI per la prevenzione al contagio da COVID-19

Per il periodo di sei mersi dalla pubblicazione dell’ordinanza n. 41/2020, quindi fino al 17 ottobre 2020 – salvo proroghe, i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, ecc.) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 sia da privati cittadini (ambito domestico) sia da lavoratori di aziende (ambito operativo aziendale), possono essere gestiti e conferiti all’interno della frazione “SECCO-INDIFFERENZIATO” della raccolta pubblica dei rifiuti urbani. E’ fatta sempre salva la possibilità per le aziende di farsi assistere da operatori privati e qualificati per la gestione di tali rifiuti, con specifico onere di corretta classificazione, caratterizzazione e gestione secondo le vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006.

A tal riguardo (clicca qui) per vedere come gestire correttamente i rifiuti costituiti da DPI usati nell’emergenza COVID-19.

INCREMENTO fino al 20% delle quantità di rifiuti stoccabili (D15 – R13) negli gli impianti autorizzati

Per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza n. 41/2020, quindi fino al 17 ottobre 2020 – salvo proroghe, i titolari di autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti possono aumentare le quantità stoccate fino al 20% delle quantità autorizzate, sia della capacità annua che istantanea di stoccaggio.
La disposizione riguarda sia gli stoccaggi di rifiuti destinati allo smaltimento (D15), sia quelli di rifiuti destinati al recupero (R13) e qualunque sia il regime autorizzatorio ex D.Lgs. 152/2006: autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208, AIA ai sensi del titolo II-bis della parte II e regime semplificato ai sensi degli articoli 214 e 216.

La possibilità di usufruire di tale disposizione, è subordinata alla presentazione di apposita istanza in deroga, ove il gestore dovrà attestare o far attestare dal Responsabile Tecnico una serie di disposizioni tecnico-operative, fra le quali:

  • la modifica della capacità di stoccaggio non deve rappresentare una modifica sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
  • per gli stoccaggi in regime di comunicazione semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 non debbono essere superate le quantità massime fissate dall’allegato IV del D.M. 5 febbraio 1998;
  • gli ampliamenti possano essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche dei rifiuti interessati;
  • il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e quelle relative alla elaborazione dei Piani di emergenza;
  • la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio, dotati di opportuni sistemi di confinamento e contenimento, in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
  • laddove già previsto nell’autorizzazione vigente in ragione della natura dei rifiuti, la presenza di sistemi di copertura atti a limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e/o le emissioni odorigene.

Per l’approfondimento di tali aspetti legati alla corretta gestione del deposito temporaneo e/o per programmare la fattibilità di una istanza in deroga, siamo a disposizione per fornirvi il necessario supporto tecnico.